Approvato il 24 novembre 2016
ART. 1
È costituita in Pisa l’Associazione denominata “Società Storica Pisana”, fondata da un’assemblea di cultori di storia patria il 9 maggio 1930. Essa si propone di promuovere gli studi comunque attinenti alla storia di Pisa, di dare opera alla ricerca, conservazione, pubblicazione e illustrazione del materiale storico relativo, di diffondere la conoscenza della storia pisana, di organizzare congressi e convegni. La Società Storica Pisana è apolitica e non ha fini di lucro.
ART. 2
Essa ha sede in Pisa presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, via P. Paoli 15
ART. 3
Il patrimonio è costituto
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite
- dalle quote sociali;
- dai finanziamenti di progetti scientifici;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ART. 4
Fanno parte della Società Storica Pisana Soci Onorari e Ordinari.
Sono eletti Soci Onorari dall’Assemblea generale dei Soci riuniti in seduta, su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi illustri ed altre persone che abbiano altamente meritato degli studi storici pisani e toscani.
Sono Soci Ordinari coloro che concorrono ai fondi sociali con la somma annua deliberata dall’Assemblea.
Chi intenda essere ammesso alla Società Storica Pisana in qualità di Socio Ordinario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Società stessa.
Tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale nonché i Soci Onorari hanno diritto al «Bollettino Storico Pisano».
I Soci che per due anni successivi non abbiano corrisposto la quota sociale sono sospesi dai diritti di Socio.
ART. 5
Il Consiglio Direttivo è composto da quattordici membri, undici effettivi e tre supplenti, eletti dai Soci effettivi nel proprio seno, a maggioranza semplice. Le operazione elettorali si svolgono mediante voto segreto espresso su scheda inviata al domicilio di ciascun socio: lo spoglio delle schede è fatto in assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. L’eventuale vacanza di un posto di membro effettivo del Consiglio Direttivo è coperta – fino allo scadere di carica del Consiglio stesso – dal primo dei membri supplenti, che diventa membro effettivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno sei dei suoi membri effettivi.
Il Consiglio Direttivo provvede alla distribuzione nel suo seno delle cariche sociali, eleggendo il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l’Amministratore-Tesoriere e il Bibliotecario addetto ai cambi. Esso dirige l’andamento amministrativo e l’attività scientifica della Società, nomina il comitato di redazione e il comitato scientifico del «Bollettino Storico Pisano», decide dell’ammissione di nuovi Soci.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, a titolo consultivo, il direttore responsabile e il segretario di redazione del «Bollettino Storico Pisano».
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 6
L’assemblea dei Soci effettivi è convocata dal Consiglio Direttivo in adunanza ordinaria ogni anno nel primo quadrimestre per l’approvazione della relazione sociale, del bilancio consuntivo dell’anno sociale chiuso il 31 dicembre precedente, del bilancio preventivo e delle linee di massima di attività per l’anno in corso.
L’assemblea è anche convocata in adunanza ordinaria quando si debba procedere allo spoglio delle schede per la votazione del Consiglio Direttivo e dei revisori.
L’assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando la convocazione sia richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno dieci Soci effettivi.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le votazioni in assemblea è ammessa la delega scritta. Ogni Socio non può averne più di una.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 7
Il bilancio consuntivo è sottoposto all’esame di due revisori, che durano in carica tre anni.
I due revisori effettivi e un revisore supplente sono eletti, fra i Soci effettivi, dall’assemblea dei Soci effettivi nella medesima circostanza e con le medesime modalità con cui viene eletto il Consiglio direttivo.
Sussiste incompatibilità fra le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di revisore. In caso di temporaneo impedimento di uno dei revisori effettivi, subentra, per la durata di esso, il revisore supplente. In caso di vacanza di un posto di revisore effettivo, subentra a tutti gli effetti il revisore supplente fino allo scadere del triennio.
ART. 8
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 9
Per le eventuali modificazioni del presente Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART. 10
Un eventuale scioglimento della Società Storica Pisana deve essere approvato da almeno i tre quarti dei Soci effettivi mediante votazione segreta espressa su scheda inviata al domicilio di ciascun socio: lo spoglio delle schede sarà fatto in assemblea.
In caso di scioglimento della Società Storica Pisana, quanto essa abbia di capitali e di libri passerà alla Biblioteca di Filosofia e Storia dell’Università di Pisa. Gli atti sociali saranno depositati nell’Archivio dell’Università di Pisa.